Chi ha diritto di partecipazione all’assemblea condominiale?

partecipazione assemblea condominiale

La risposta alla domanda sembrerebbe banale: i proprietari delle unità immobiliari. Ma non sempre chi occupa l’appartamento coincide con il proprietario. In vari casi l’immobile è in affitto, in comodato o in usufrutto. Chi può, in tali casi, partecipare all’assemblea condominiale?

Inquilino in affitto

L’affittuario (o conduttore) ha diritto di partecipazione allassemblea  condominiale nel caso in cui i temi in discussione siano i servizi di riscaldamento e di condizionamento dellaria e, in particolare, la relativa ripartizione dei costi. L’affittuario può impugnare le delibere in questione ed ha la facoltà, se necessario, di partecipare col locatore (in caso di discussione su punti che competano ad entrambi). L’amministratore è comunque tenuto a trasmettere la convocazione al proprietario che si occuperà di inoltrarla al conduttore. Il conduttore ha inoltre facoltà di intervenire nelle delibere riguardanti la modifica degli altri servizi comuni (ad es. parcheggio, installazione antenna centralizzata, ecc.), ma, su questi temi, non ha diritto di voto. Inoltre L’affittuario non può impugnare la decisione concernente la nomina dell’amministratore, l’approvazione del bilancio preventivo e del regolamento.

Usufruttuario

L’usufruttuario ha facoltà di partecipazione allassemblea condominiale, e quindi anche di voto per quanto concerne l’ordinaria amministrazione. Il diritto di voto, invece, per quanto riguarda delibere relative a innovazioni, ricostruzioni o interventi di manutenzione straordinaria, è di pertinenza del proprietario.

Comodatario

Chi ha in prestito un’unità immobiliare attraverso un contratto di comodato verbale o scritto, ha sostanzialmente gli stessi diritti di un affittuario e, pertanto avrà diritto di voto, facendo le veci del proprietario, nelle decisioni riguardanti spese e modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Il comodatario ha inoltre diritto di partecipazione allassemblea condominiale, senza diritto di voto, su delibere riguardanti modificche degli altri servizi comuni.

Ex coniuge titolare di diritto di abitazione

Come esito di una una separazione o di un divorzio, l’appartamento può essere assegnato a una ex moglie o a un ex marito presso il quale debbano rimanere a vivere i figli. In tal caso l’interlocutore unico dell’amministratore è sempre e solo il proprietario dell’unità immobiliare (al quale sono intestate le spese condominiali). Raramente capita che i giudici addebitino le spese al coniuge che usufruisce dell’appartamento con i figli, ma anche in questo frangente alle assemblee condominiali dovrà partecipare solo il proprietario dell’appartamento.

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