Decoro architettonico condominio

decoro architettonico condominio

Decoro condominiale – Tende da sole, canne fumarie, armadi da esterno, antenne paraboliche, reti per balconi: sono solo alcuni di un lungo elenco di oggetti che possono alterare l’estetica di una palazzina, la cui presenza non deve essere ignorata dal condomino. Ma è veramente impossibile alterare l’estetica condominiale? Vediamo nel dettaglio cosa si intende per decoro architettonico condominiale e cosa dice la legge.

Che cos’è il decoro architettonico del condominio?

A questo interrogativo, risponde la legge con la sentenza della Cassazione n. 8731 del 3/09/1998:

il decoro architettonico, secondo la legge, è “[…] l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato e gli imprimono una determinata armonica fisionomia”.

Il decoro architettonico è opera del progettista e del costruttore. Una volta eseguita la costruzione, esso diviene bene comune di interesse di tutti i condomini, a prescindere dalla valenza architettonica dell’edificio stesso. Perciò, qualsiasi elemento, anche il più banale, che alteri l’estetica del palazzo, è considerato illegittimo.

Attenzione: il decoro vale non solo per l’estetica esterna, ma anche per quella interna delle parti comuni come pianerottoli, scale, pozzo luce ecc.

Il decoro architettonico condominiale è modificabile?

Come già sottolineato, la legge afferma che l’alterazione estetica dell’edificio è illegittima (anche se dovesse aumentare il valore dell’edificio), in quanto bene comune. Tuttavia, sussistono casistiche specifiche in cui la sua alterazione è possibile, ovviamente, solo tramite maggioranza assembleare stabilite da legge. Le alterazioni possono essere effettuate se:

– non provocano un effettivo danno economico;

– provocano un danno che crea un’utilità tale da compensarlo.

Come si è già sottolineato, ci sono delle maggioranze da rispettare prima di procedere alle alterazioni. In questo caso, essendo un bene di tutti i condomini, è necessaria una delibera sottoscritta da tutti. Si tratta di un contratto consapevole che stipulano tutti i condomini di cui non possono pentirsene quando i lavori saranno terminati.

Se anche solo un condomino decidesse di non firmare, la delibera sarà nulla e non si potrà procedere alla modificazione del decoro.

E le modificazioni nella proprietà privata? Non fare il furbo: consulta il regolamento o chiedi all’amministratore!

Ebbene sì, anche se sei proprietario di un appartamento, non sempre puoi effettuare modificazioni a tuo piacimento, soprattutto, se alterano l’estetica del fabbricato.

Prima di effettuare qualsiasi lavoro all’interno del singolo appartamento, bisogna consultare il regolamento condominiale. Il regolamento può infatti porre delle clausole/divieti riguardanti le modificazioni delle proprietà private, soprattutto se dovessero ledere il decoro dell’edificio.

Ricorda: se svolgi lavori vietati dal regolamento senza una delibera valida, il condomino, o i condomini, possono appellarsi al Tribunale tramite Amministratore Condominiale. Il Tribunale procederà a verificare l’irregolarità e a richiedere il ripristino estetico del palazzo.

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