Decoro architettonico condominio
Decoro condominiale – Tende da sole, canne fumarie, armadi da esterno, antenne paraboliche, reti per balconi: sono solo alcuni di un lungo elenco di oggetti che possono alterare l’estetica di una palazzina, la cui presenza non deve essere ignorata dal condomino. Ma è veramente impossibile alterare l’estetica condominiale? Vediamo nel dettaglio cosa si intende per decoro architettonico condominiale e cosa dice la legge.
Che cos’è il decoro architettonico del condominio?
A questo interrogativo, risponde la legge con la sentenza della Cassazione n. 8731 del 3/09/1998:
il decoro architettonico, secondo la legge, è “[…] l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato e gli imprimono una determinata armonica fisionomia”.
Il decoro architettonico è opera del progettista e del costruttore. Una volta eseguita la costruzione, esso diviene bene comune di interesse di tutti i condomini, a prescindere dalla valenza architettonica dell’edificio stesso. Perciò, qualsiasi elemento, anche il più banale, che alteri l’estetica del palazzo, è considerato illegittimo.
Attenzione: il decoro vale non solo per l’estetica esterna, ma anche per quella interna delle parti comuni come pianerottoli, scale, pozzo luce ecc.
Il decoro architettonico condominiale è modificabile?
Come già sottolineato, la legge afferma che l’alterazione estetica dell’edificio è illegittima (anche se dovesse aumentare il valore dell’edificio), in quanto bene comune. Tuttavia, sussistono casistiche specifiche in cui la sua alterazione è possibile, ovviamente, solo tramite maggioranza assembleare stabilite da legge. Le alterazioni possono essere effettuate se:
– non provocano un effettivo danno economico;
– provocano un danno che crea un’utilità tale da compensarlo.
Come si è già sottolineato, ci sono delle maggioranze da rispettare prima di procedere alle alterazioni. In questo caso, essendo un bene di tutti i condomini, è necessaria una delibera sottoscritta da tutti. Si tratta di un contratto consapevole che stipulano tutti i condomini di cui non possono pentirsene quando i lavori saranno terminati.
Se anche solo un condomino decidesse di non firmare, la delibera sarà nulla e non si potrà procedere alla modificazione del decoro.
E le modificazioni nella proprietà privata? Non fare il furbo: consulta il regolamento o chiedi all’amministratore!
Ebbene sì, anche se sei proprietario di un appartamento, non sempre puoi effettuare modificazioni a tuo piacimento, soprattutto, se alterano l’estetica del fabbricato.
Prima di effettuare qualsiasi lavoro all’interno del singolo appartamento, bisogna consultare il regolamento condominiale. Il regolamento può infatti porre delle clausole/divieti riguardanti le modificazioni delle proprietà private, soprattutto se dovessero ledere il decoro dell’edificio.
Ricorda: se svolgi lavori vietati dal regolamento senza una delibera valida, il condomino, o i condomini, possono appellarsi al Tribunale tramite Amministratore Condominiale. Il Tribunale procederà a verificare l’irregolarità e a richiedere il ripristino estetico del palazzo.
Contattaci con fiducia se stai cercando un amministratore di condominio Bergamo. Lo studio di amministrazione condominiale Condoberg opera nelle zone di Martinengo, Seriate, Ghisalba, Romano di Lombardia, Treviglio e altri comuni.
Seguici su Facebook