Bonus Facciate 2021
Bonus facciate 2021 – La legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il bonus facciate, la detrazione fiscale al 90% per riqualificare le facciate degli edifici esistenti. Possono beneficiarne le persone fisiche, i professionisti e le imprese per edifici di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Hanno quindi diritto al bonus facciate le persone fisiche, gli enti pubblici e privati commerciali e non, le società semplici, le associazioni tra professionisti, le società di persone e le società di capitali che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento dell’avvio dei lavori (risultante dai titoli urbanistici abilitativi) o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Possono fruire della detrazione, purché sostengano effettivamente le spese e queste siano documentate sulle fatture e sui bonifici:
– il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado), purché la convivenza sussista al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se precedente;
– il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
– il componente dell’unione civile;
– il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.
Lo sconto spetta anche:
– al promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
– a chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Sono agevolabili gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale inclusi quelli strumentali.
agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, ossia sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
il bonus può essere fruito anche per interventi realizzati sulle facciate laterali dell’edificio anche se le stesse siano solo parzialmente visibili dalla strada.
Gli interventi agevolati devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
La detrazione, in particolare, spetta per:
– interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
– interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi;
– consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
– interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici;
– sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
– interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento.
Come indicato nel vademecum dell’ENEA sul bonus facciate, aggiornato al 25 gennaio 2021, è necessario conservare:
– l’asseverazione, redatta da un tecnico abilitato. Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l’asseverazione deve essere redatta ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni, mentre per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 va redatta ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6 agosto 2020 e deve attestare la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprendere la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Insieme all’asseverazione deve essere redatto il computo metrico;
– copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
– copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni, o provvedimento regionale equivalente;
– schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
Come si usufruisce della detrazione
Il bonus facciate è fruibile sotto forma di detrazione d’imposta, in dichiarazione dei redditi, e va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Come previsto dal decreto Rilancio (art. 121), anche per le spese sostenute nel 2021 è possibile:
– lo sconto in fattura;
– la cessione del credito.